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"Regolamento concernente le modalità di funzionamento del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale"
(Assemblea plenaria dell'11 maggio 2007)
IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e successive modifiche e integrazioni;
visto il decreto ministeriale 16 settembre 2005, n. 236 concernente il regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
visto in particolare l'art. 4, comma 5 del decreto ministeriale 236/05 che dispone che il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale definisce le sue modalità di funzionamento con l'adozione a maggioranza assoluta di un regolamento interno;
ADOTTA
il seguente regolamento:
TITOLO I
Organi del CNAM
Art. 1
Natura e funzioni
1. Il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e
Musicale (CNAM) è organo elettivo di rappresentanza del sistema
dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Il
CNAM promuove e persegue la qualità più elevata nella formazione,
nella ricerca e nella correlata attività di produzione artistica,
anche in riferimento al processo di armonizzazione dei modelli
didattici ed alla costruzione di uno spazio europeo dell'alta
formazione artistica e musicale.
2. Il CNAM incentiva e valorizza il processo di autonomia delle
istituzioni, che veda al centro del sistema formativo lo studente
ed una più adeguata applicazione delle norme sul diritto allo
studio, strutture e servizi di sostegno e di orientamento idonei,
anche in riferimento alla forte attrazione internazionale del
sistema formativo artistico nazionale.
3. Il CNAM, nell'ambito delle proprie competenze, concorre
all'attività di programmazione, di indirizzo e di coordinamento del
sistema artistico, coreutico e musicale, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni. A tal fine formula pareri dovuti
e richiesti e avanza pareri e proposte di propria iniziativa al
Ministro dell'Università e della Ricerca secondo quanto stabilito
dalle leggi. In quest'ambito assume tutte le iniziative idonee al
perseguimento dei suoi obiettivi.
4. Il CNAM promuove e favorisce l'internazionalizzazione del
sistema artistico nazionale, stabilisce e cura le relazioni a
livello nazionale ed internazionale con istituzioni ed organismi,
pubblici o privati, interessati alla ricerca artistica ed al
potenziamento del sistema formativo superiore, alla conoscenza e
alla collaborazione multi-culturale e multi-etnica, valorizzando le
identità e le tradizioni nazionali.
5. Il CNAM opera per il rafforzamento e lo sviluppo delle
Istituzioni che rappresenta, per la tutela e la valorizzazione del
loro patrimonio umano, artistico e culturale, nonché per la
valorizzazione della produzione, della ricerca e della formazione
artistica.
Art. 2
Insediamento ed elezione del Presidente
1. Il CNAM è insediato dal Ministro dell'Università e della Ricerca ad ogni parziale rinnovo conseguente alle tornate elettorali relative alle procedure previste da apposito decreto ministeriale.
2. Nella prima seduta, previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori, elegge a scrutinio segreto il Presidente tra i suoi componenti di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g), i). Ogni elettore esprime una sola preferenza. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta nelle prime due votazioni, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato più giovane di età.
Art. 3
Funzioni del Presidente
1. Il Presidente rappresenta il CNAM ne convoca e presiede le
sedute, ne coordina i lavori, assicura l'esecuzione delle delibere
e degli orientamenti programmatici, esercita tutte le attribuzioni
connesse con i compiti istituzionali del Consiglio. Il Presidente
rimane in carica fino al successivo insediamento del CNAM.
Art. 4
Vice Presidente
Il vice presidente è eletto tra i componenti del CNAM con le
medesime modalità previste per il presidente all'art.2, comma
2
Il vice presidente assiste il presidente nello svolgimento dei
prorpi compiti e svolge funzioni vicarie in caso di assenza ed
impedimento del Presidente o su delega dello stesso.
Art. 5
Segretario e Ufficio di segreteria
1. Il Consiglio si avvale di un ufficio tecnico di segreteria e
di un segretario verbalizzante, costituiti con decreto del
Direttore Generale per l'alta formazione artistica e musicale. 2.
Alle sedute del Consiglio può assistere, oltre al segretario, altro
personale della Direzione Generale per l'alta formazione artistica
e musicale, con incarichi di segreteria.
Titolo II
Gruppi di lavoro
Art. 6
Natura e funzioni
1. Per il lavoro istruttorio, di studio e di approfondimento di
singole questioni, il Consiglio costituisce gruppi di lavoro in
relazione alle problematiche da esaminare.
2. Ogni gruppo di lavoro stabilisce autonomamente organizzazione e
procedure dei lavori interni, ed elegge al proprio interno un
coordinatore.
3. L'ordine del giorno delle riunioni dei gruppi di lavoro è
predisposto dai coordinatori e trasmesso, per via telematica, a
tutti i componenti del consiglio dalla segreteria del CNAM.
4. I gruppi di lavoro si riuniscono previa convocazione formale
del Presidente del CNAM.
5. Possono essere sentiti o chiamati a collaborare con ciascun
gruppo di lavoro esperti, anche stranieri, esterni al Consiglio,
previa autorizzazione del Consiglio stesso.
6. La discussione delle questioni all'ordine del giorno può essere
inoltre preparata mediante l'assegnazione di pratiche a consiglieri
designati dal Presidente che riferiscono al Consiglio.
Art. 7
Audizioni
1. Relativamente a specifici argomenti il Consiglio può
effettuare audizioni di esperti, anche stranieri, esterni al
Consiglio.
TITOLO III
Convocazione, svolgimento delle sedute, deliberazioni
Art. 8
Sessioni del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie (di una o più
sedute) sulla base di un calendario semestrale prestabilito; si
riunisce inoltre in seduta straordinaria quando il Presidente lo
ritenga opportuno ovvero su richiesta del Ministro o di almeno un
quinto dei suoi componenti in carica.
Art. 9
Convocazione e ordine del giorno delle sessioni e delle sedute
ordinarie e straordinarie
1. La convocazione é disposta dal Presidente ed è inviata per
via telematica per il tramite della segreteria.
2. La convocazione prevede l'indicazione dell'ordine del giorno ed
é inviata almeno sette giorni prima della data fissata per ciascuna
seduta. La convocazione d'urgenza é ammessa in via eccezionale ed é
comunicata telematicamente almeno tre giorni prima della data
fissata.
3. Il Presidente inserisce nell'ordine del giorno gli argomenti la
cui discussione sia stata richiesta da almeno cinque componenti del
Consiglio, ovvero da un gruppo di lavoro.
4. All'inizio della sessione o della seduta il Presidente può
proporre aggiunte all'ordine del giorno per motivi di particolare
urgenza ovvero su richiesta del Ministro o di almeno otto membri
del Consiglio. Le aggiunte debbono essere approvate con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti del Consiglio.
5. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno pervenuta all'ufficio di segreteria é a disposizione dei
componenti del Consiglio presso lo stesso ufficio a partire dal
momento della convocazione o, nel caso di aggiunte all'ordine del
giorno, dall'inizio della sessione o seduta. Di norma, se esistente
in formato digitale, la documentazione viene altresì messa a
disposizione dei componenti per via telematica.
Art. 10
Validita' delle sedute
1. Le sedute del Consiglio sono valide se ad esse interviene la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio aventi diritto a parteciparvi. In qualunque momento della seduta il Presidente può disporre, di propria iniziativa o su richiesta di un componente del Consiglio, la verifica del numero legale.
Art. 11
Ordine della discussione e delle votazioni
1. Il Presidente assicura la disciplina della seduta e
stabilisce l'ordine e le modalità di discussione e di votazione sui
singoli argomenti all'ordine del giorno, decidendo in merito alle
questioni di carattere procedurale.
2. Gli interventi non possono superare i cinque minuti qualora si
riferiscano ad argomenti di carattere generale, o qualora si
riferiscano a singole pratiche o gruppi di pratiche; eventuali
repliche non possono superare i tre minuti. Il Presidente può
consentire tempi superiori soltanto per le relazioni o sui temi di
particolare rilevanza o complessità. Nessuno può intervenire più di
due volte sul medesimo argomento salvo specifica approvazione del
Consiglio stesso.
Art. 12
Modalità delle votazioni
1. Le votazioni sono effettuate di regola in modo palese. Su
richiesta di almeno cinque componenti del Consiglio, formulata al
termine della discussione, o per iniziativa del Presidente, la
votazione ha luogo per appello nominale seguendo l'ordine
alfabetico, ovvero per scrutinio segreto.
2. La votazione per scrutinio segreto é prescritta, oltre che
nelle ipotesi previste dalla legge, dal regolamento e dalle norme
interne, per le designazioni elettive.
3. Salvo il caso in cui differenti modalità siano stabilite da una
norma, per le designazioni elettive ogni componente del Consiglio
potrà esprimere un numero di preferenze pari a non più di un terzo,
arrotondato per difetto, dei nominativi da designare. Le
designazioni relative ad un solo nominativo vengono deliberate a
maggioranza dei presenti; qualora questa non sia raggiunta neppure
in seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due che
hanno riportato il maggior numero di voti. Per le votazioni
relative a più nominativi, anche se uniche, risultano eletti, salvo
i casi dove sono previste differenti modalità, coloro che abbiano
ottenuto più voti; si procede a ulteriore votazione in caso di
parità. In caso di ulteriore parità, risulta eletto il più giovane
di età tra i candidati che abbiano ricevuto voti.
Art. 13
Validità delle votazioni e maggioranza per le
delibere
1. Nessun componente del Consiglio può prendere parte al voto
sulle questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino
coniugi, parenti e affini entro il quarto grado.
2. La votazione é valida se ad essa prendono parte almeno la metà
più uno dei componenti del Consiglio compresi gli astenuti.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 14
Verbali delle sedute
1. Il verbale di ciascuna seduta del Consiglio è redatto in
forma sintetica dal segretario, con la sovrintendenza del
Presidente.
2. Ciascun componente del Consiglio ha diritto di far registrare a
verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal
voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una
propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta e da lui
stesso trasfusa sinteticamente in un testo scritto da consegnare
seduta stante alla presidenza.
3. La bozza di verbale é disponibile presso l'ufficio di
segreteria fino all'approvazione definitiva. Eventuali osservazioni
debbono essere trasmesse per iscritto al Presidente prima del
termine della seduta in cui il verbale viene approvato.
4. I verbali del Consiglio sono custoditi presso l'ufficio di
segreteria.
Titolo IV
Disposizioni finali
Art. 15
Informazione
1. Il Consiglio riconosce nella corretta e tempestiva
informazione una delle condizioni per garantire la piena
partecipazione delle sue componenti alle attività e la necessaria
trasparenza.
2. Tutti gli atti del CNAM sono pubblicati sul sito internet del
Ministero appositamente riservato al Consiglio.
3. E' istituito un gruppo di lavoro "comunicazione, sito web e
rapporti con i media" nominato dal Presidente sentito il Consiglio,
con il compito di diffondere la funzione e l'operato del Consiglio
stesso potendosi avvalere anche di competenze tecniche
esterne.
Art. 16
Modifiche del regolamento
1. Le modifiche della presente normativa sono adottate con
deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei componenti in
carica del Consiglio.
Art. 17
Entrata in vigore
1. Le norme di cui al presente regolamento interno entrano in vigore il giorno della loro approvazione.
IL SEGRETARIO
(f.to Dott. Roberto Morese)
IL PRESIDENTE
(f.to Prof. Giuseppe Furlanis)